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Attività professionali del farmacista

Sono attività professionali del farmacista le attività per le quali la legge prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale1, o comunque riconducibili al DLgs 258/1991 e al Dlgs 206/2007 recanti attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione e diritto di stabilimento dei 

farmacisti2.
Si tratta delle seguenti attività svolte dai farmacisti: 

nelle farmacie private in qualità di: 

  • 1)  titolare;
  • 2)  gestore provvisorio;
  • 3)  direttore;
  • 4)  collaboratore;
  • 5)  socio di società tra farmacisti per la gestione di farmacie;

nelle farmacie in cui sono titolari enti pubblici, in qualità di: 

  • 1)  direttore di farmacia comunale;
  • 2)  collaboratore di farmacia comunale;

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in qualità di: 

  • 1)  farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle ASL;
  • 2)  farmacista dirigente, direttore o collaboratore, nelle farmacie ospedaliere;

nella produzione e commercio di medicinali per uso umano, in qualità di: 

  • 1)  informatore scientifico e farmacista che prepara la documentazione scientifica utilizzata dagli informatori (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
  • 2)  persona qualificata (direttore tecnico) nelle officine di produzione di medicinali per uso umano;
  • 3)  direttore del servizio scientifico nelle imprese autorizzate all’immissione in commercio di medicinali (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
  • 4)  farmacista responsabile del servizio di farmacovigilanza nelle industrie farmaceutiche (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al Dlgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
  • 5)  direttore di deposito o di magazzino all’ingrosso di medicinali per uso umano (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);

nella produzione e commercio di medicinali per uso veterinario, in qualità di: 

  • 1)  esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
  • 2)  persona qualificata (direttore tecnico) nelle officine di produzione di medicinali veterinari (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
  • 3)  responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari;
  • 4)  responsabile di magazzino all’ingrosso;

in tutte le altre attività attinenti all’industria farmaceutica previste o riconducibili al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007 quali in particolare: 

  • 1)  preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
  • 2)  fabbricazione e controllo dei medicinali;
  • 3)  controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
  • 4)  consulente professionale su brevetti chimici e farmaceutici;

nelle Università, in qualità di: 

  • 1)  professore o ricercatore universitario presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (è consentita l’iscrizione nell’Albo ordinario se a tempo definito, nell’elenco speciale se a tempo pieno);
  • 2)  borsista nel settore del farmaco presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (se svolge mansioni proprie della professione);

1) tecnici laureati presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (se ha ottenuto l’equiparazione alla posizione di ricercatore o docente); 

nelle Forze Armate: 

1) farmacista nelle forze armate (l’iscrizione all’Albo è consentita solo previa autorizzazione del Comando); 

nella produzione e confezionamento di prodotti cosmetici, in qualità di: 

  • 1)  direttore di officina di produzione di cosmetici;
  • 2)  responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;

nella produzione di prodotti fitosanitari, in qualità di: 

1) direttore tecnico; 

negli stabilimenti produzione di premiscele e mangimi medicati, in qualità di: 

1) farmacista negli stabilimenti di produzione di premiscele e mangimi medicati; 

negli Istituti di pena: 

1) farmacista negli Istituti di pena; 

nella amministrazioni pubbliche, in qualità di: 

1) farmacista nelle amministrazioni pubbliche (Ministeri, AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Regioni, Province, ecc...) (se l’ordinamento dell’amministrazione prevede l’iscrizione all’Albo); 

nella Croce Rossa Italiana: 

1) farmacista nella Croce Rossa (è prevista l’iscrizione all’Albo per la componente civile; per la componente militare l’iscrizione all’Albo è possibile con l’autorizzazione del Comando)

nella vendita al dettaglio delle piante officinali: 

  • 1)  vendita di piante officinali in erboristeria (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; la facoltà di vendere al minuto piante officinali spetta al farmacista in base a quanto disposto dall’art. 7 della Legge 99/1931; tuttavia il farmacista in erboristeria non può vendere piante officinali tossiche o con attività farmacologica);
  • 2)  vendita di piante officinali nella farmacia (è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; in farmacia il farmacista può vendere anche piante officinali tossiche o con attività farmacologica);

nelle case di cura private: 

1) farmacista nelle case di cura (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo, tranne il caso in cui sia prevista una farmacia interna: infatti, in base a quanto disposto dall’art. 378 TULS, le farmacie il cui titolare non sia un farmacista devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell’Albo professionale; si tratta comunque di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); 

in associazioni, enti, imprese, ecc. che forniscono informazioni e consigli nel settore dei medicinali: 

1) farmacista con il compito di diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali (non è obbligatoria l’iscrizione all’Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007); 

negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica: 

  1. farmacista addetto alla vendita di medicinali SOP e OTC;
  2. farmacista responsabile del reparto e dell’attività di vendita di medicinali SOP e OTC e del 
    relativo magazzino.

Altre attività, diverse da quelle sopra elencate, per le quali sia richiesta la laurea in farmacia o CTF ma non sia previsto l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale, e che non possano essere ricondotte a quelle indicate come proprie della professione dalle direttive comunitarie (DLgs 258/1991 e DLgs 206/2007), devono ritenersi sbocchi occupazionali per i laureati ma non attività professionali del farmacista.


  1. Per tutte le attività elencate è obbligatoria l’iscrizione all’Albo salvo diversa indicazione. 
  2. In base agli artt. 1 DLgs 258/1991 e 51 DLgs 206/2007, nell’ambito dell’Unione europea, i farmacisti sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sotto elencate attività, fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l’esercizio delle stesse:
    a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; 
    b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
    c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
    d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
    e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
    g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.